Art. 5.
(Modifiche al codice di procedura penale).

      1. Al fine di consentire alla persona offesa dal reato l'esercizio dei poteri necessari alla tutela dei suoi interessi in tutte le fasi processuali, indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio come parte civile, al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 79 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Se la persona offesa da uno dei reati di cui agli articoli 285, 289-bis, 422, 575, 576, 577, 582, 583, 584, 585, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale si costituisce parte

 

Pag. 9

civile, il giudice fa notificare al Comitato per l'assistenza e il sostegno alle vittime dei reati il relativo verbale»;

          b) all'articolo 90, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e da chi, pur non essendo suo coniuge, conviveva stabilmente con essa»;

          c) all'articolo 98 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Alla persona offesa dal reato si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ad esclusione degli articoli 76 e 77 relativi alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando si tratti delle vittime definite a tutela rafforzata ai sensi della legislazione vigente»;

          d) all'articolo 293, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dell'imputato e al difensore della persona offesa dal reato»;

          e) all'articolo 306, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. L'ordinanza che dispone la liberazione della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato è comunicata alla persona offesa da uno dei reati di cui all'articolo 79, comma 3-bis»;

          f) agli articoli 392, commi 1, alinea, 1-bis e 2, e 393, comma 4, dopo le parole: «il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, la persona offesa dal reato»; al citato articolo 393, comma 2, dopo le parole: «dal pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o dalla persona offesa dal reato»;

          g) l'articolo 394 è abrogato;

          h) all'articolo 396, comma 1, dopo le parole: «il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, la persona offesa dal reato»; al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dalla persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o

 

Pag. 10

dalla persona offesa dal reato»; al secondo periodo, dopo le parole: «La persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o la persona offesa dal reato»;

          i) all'articolo 397, comma 1, dopo le parole: «dalla persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o dalla persona offesa dal reato»;

          l) all'articolo 408, comma 3, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;

          m) all'articolo 410, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede al giudice di provvedere ai sensi dell'articolo 409, comma 5, ovvero chiede la prosecuzione delle indagini preliminari, indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova»;

          n) all'articolo 412, comma 1, e all'articolo 413, comma 2, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

          o) all'articolo 415-bis:

              1) al comma 1, le parole: «alla persona sottoposta alle indagini e al difensore» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai loro difensori»;

              2) al comma 2, le parole: «l'indagato e il suo difensore» sono sostituite dalle seguenti: «l'indagato, la persona offesa e i loro difensori»;

          p) all'articolo 548, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alla persona offesa dal reato che ne abbia fatto richiesta nel corso del procedimento»;

          q) all'articolo 666, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 682, l'avviso è comunicato anche alla persona offesa da uno dei reati di cui all'articolo 79, comma 3-bis».

 

Pag. 11